TRIBUNALE DI MILANO - NON AMMISSIBILITA' DEL CREDITO PER INTERESSI DI MORA
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 27/02/2008 - 22:15
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Data di riferimento:
28/12/2007
Nell'ipotesi in cui la cartella esattoriale sia stata notificata al contribuente dopo la dichiarazione di fallimento non è ammissibile il riconoscimento di un debito per interessi ed indennità di mora sui tributi.
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]