TRIBUNALE DI MILANO - NON AMMISSIBILITA' DEL CREDITO PER INTERESSI DI MORA

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Data di riferimento: 
28/12/2007

Nell'ipotesi in cui la cartella esattoriale sia stata notificata al contribuente dopo la dichiarazione di fallimento non è ammissibile il riconoscimento di un debito per interessi ed indennità di mora sui tributi.

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]