Corte di Cassazione (7745/2016) – Applicabilità dell’art. 64 l.f. in sede di ammissione al passivo all’ipoteca volontaria concessa dal fallito a favore di una società di cui è socio di maggioranza successivamente all'insorgenza del debito garantito.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
19/04/2016

Cassazione civile, sez. I, 19 Aprile 2016, n. 7745. Pres., rel. Fabrizio Forte.

Azione ex art. 64 l.fall. - Atti a titolo gratuito - Ipoteca concessa dal fallito a favore di una società di cui è socio di maggioranza successivamente all'insorgenza del debito garantito - Mancanza di corrispettivo - Atto a titolo gratuito - Inefficacia dell'atto ex art.64 della l.fall. - Sussistenza –

La garanzia reale prestata dal terzo in un momento successivo all'insorgenza del debito garantito, ove non risulti correlata ad un corrispettivo economicamente apprezzabile proveniente dal debitore principale o dal creditore garantito, è qualificabile come atto a titolo gratuito; ne consegue, in caso di sopravvenienza del fallimento del garante, che il suddetto atto resta soggetto, ai sensi dell'art. 64 l.fall., alla sanzione di inefficacia contemplata per i negozi gratuiti. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto con il quale il tribunale aveva ritenuto l'inefficacia dell'ipoteca rilasciata dal socio di maggioranza, poi fallito, in favore della società, atteso che la garanzia era stata concessa non già in funzione del mutuo erogato alla società, ma a copertura della pregressa esposizione debitoria di quest'ultima e dello stesso garante). (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18449.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: