Corte di Cassazione (19740/2017) – Sovraindebitamento: necessità per il debitore che intenda proporre un procedimento ex L. 3/2012 di avvalersi esclusivamente degli OCC laddove istituiti.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 08 agosto 2017 n. 19740 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Mauro Di Marzio.
Sovraindebitamento – Procedimento di composizione della crisi - Debitore – Deposito della proposta – Notai e avvocati – Affidamento dei compiti e delle funzioni riservati agli OCC – Mancata istituzione di questi – Presupposto necessario.
La previsione, nel contesto della “disciplina dei procedimenti di composizione della crisi di sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio” di cui al Capo II, Sezione I, della Legge 27 gennaio 2012 n. 3, della costituzione, ex art. 15, di stabili Organismi di Composizione della Crisi, iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero di Giustizia, si deve ritenere risulterebbe gravemente menomata qualora si ammettesse la possibilità di affidare, in via alternativa, gli stessi compiti e le stesse funzioni anche a soggetti idonei a svolgere le funzioni di curatore o di notaio. Detta considerazione trova conferma nel fatto che il comma 9 del predetto articolo, che prevede tale possibilità, la circoscrive, stante l’inciso “fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3” in esso contenuto, al solo caso che la costituzione degli OCC sia mancata e nel fatto che l’art. 7 della stessa legge fa riferimento, quali ausiliari del debitore che intenda proporre si creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione di crediti, ai soli organismi, la qual cosa colloca gli altri soggetti individuati dal comma 9 dell’art. 15 in posizione residua, nel senso appena indicato [nello specifico, la Corte ha condiviso la decisione del tribunale che aveva negato al debitore ricorrente la possibilità di avvalersi, per l’accesso alla procedura di cui alla Legge 3/2012,
di un professionista pur in presenza, nel circondario di quel tribunale, di un apposito organismo di composizione della crisi regolarmente istituito presso l’ordine dei commercialisti]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)