Corte di Cassazione (15479/2017) - Ammissione in prededuzione al passivo della società fallita del credito del subappaltatore in relazione ad appalti pubblici alla stessa aggiudicati: presupposti.
Corte di Cassazione, Sez. I, 22 giugno 2017 n. 15479 – Pres. Est. Aniello Nappi.
Società aggiudicataria di appalti pubblici – Fallimento – Credito del subappaltatore - Ammissione al passivo - Riconoscimento della prededuzione –Vantaggio per la massa – Rapporto genetico e funzionale con la procedura – Necessari presupposti.
L’ammissione in prededuzione al passivo della società fallita del credito del subappaltatore, in relazione ad appalti pubblici alla stessa aggiudicati, può trovare riscontro solo se ed in quanto comporti per la procedura concorsuale un sicuro ed indubbio vantaggio, consistente nel pagamento da parte della P.A. committente, una volta ricevuta, ai sensi dell’art. 118, terzo comma, del D. Lgs. n. 163/2006, la quietanza del subappaltatore, di una maggior somma; ciò in quanto, ai fini della prededuzione dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, di cui all’art. 111, secondo comma, L.F., va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risulti utile alla gestione fallimentare, sicché non può riconoscersi la prededuzione ad un credito che non ha alcun rapporto né genetico, né funzionale con la procedura concorsuale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)