Corte di Cassazione (23584/2017) –Amministrazione straordinaria di uno IAL: riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. al favore di una Asl per l’attività professionale svolta da suoi dipendenti.

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Data di riferimento: 
09/10/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 ottobre 2017 n. 23584 – Pres. Annamaria Ambrosio, Rel. Aldo Ceniccola.

Istituto pubblico d’istruzione (Ial) - Amministrazione straordinaria – Asl – Domanda di insinuazione al passivo – Credito per prestazioni svolte da suoi dipendenti  - Riconoscimento del privilegio ex art.2751 bis n. 2 c.c. –  Prestazione svolta personalmente dai professionisti –  Retribuzione agli stessi spettante - Prova necessaria.

Deve ritenersi che la domanda di insinuazione al passivo in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c. da parte di uno studio professionale [nello specifico da parte di una Asl, che aveva concluso con un Istituto pubblico di istruzione professionale, IAL in amministrazione straordinaria, una apposita convenzione volta a consentire a propri dipendenti di svolgere, fuori dell’orario di lavoro, attività didattica retribuita presso quell’istituto] faccia presumere che non spetti il privilegio, a meno che lo studio istante non provi che il credito si riferisca alle prestazioni svolte personalmente dai professionisti “in via esclusiva o prevalente” e sia di pertinenza degli stessi, pur se formalmente richiesto dall’associazione professionale e dalla stessa fatturato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[cfr. Corte di Cassazione, Sez. I, 31 marzo 2016 n. 6285 in questa rivista https://www.unijuris.it/node/2837]

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2023584.2017.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: