Corte di Cassazione (23194/2017) – Insinuazione al passivo della società datoriale fallita da parte del lavoratore del credito per incrementi retributivi e fringe benefits.
Corte di Cassazione, Sez. VI – Prima civile, 04 ottobre 2017 n. 23194 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Massimo Ferro.
Fallimento – Dipendente della società fallita – Credito per incrementi retributivi e fringe benefits - Addendi percepiti anteriormente in modo continuativo - Insinuazione al passivo – Richiamo ai listini stipendiali – Richiesta di prova testimoniale – Organi della procedura – Onere contestativo altrettanto specifico – Presupposto necessario del disconoscimento.
Il richiamarsi da parte del lavoratore, in sede di insinuazione al passivo fallimentare o di impugnazione ex art. 98 L.F., in modo specifico, ai “listini stipendiali dei mesi di corresponsione” al fine di reclamare il riconoscimento, mediante acquisizione di prove testimoniali, del credito per incremento retributivo e dei fringe benefits, adducendo il suo continuativo anteriore godimento degli stessi e rivendicando altresì il loro incidere anche sul calcolo degli istituti retributivi indiretti e differiti, si deve ritenere sposti sulla parte datoriale fallita, rappresentata dalla procedura concorsuale, seppur non in senso conforme al dettato dell’art. 115 c.p.c. trattandosi di fatti non della curatela ma della società, un onere contestativo, qualora intenda disconoscerli, altrettanto specifico, ai sensi del principio dell’irriducibilità della retribuzione di cui all’art. 2103 c.c. e della ricomprensione di quegli addendi in TFR ai sensi dell’art. 2120 c.c. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2023194.2017.pdf