Corte di Cassazione (23196/2017) – Accertamento dell’attivo patrimoniale dell’imprenditore individuale al fine della fallibiltà.
Cassazione civile, sez. VI, 04 Ottobre 2017, n. 23196. Est. Ferro.
Impresa individuale - Dichiarazione di fallimento – Requisiti dimensionali – Attivo patrimoniale – Valutazione.
Nell’ipotesi in cui dalla documentazione fiscale dell’impresa individuale, risultino ricavi lordi annui che, sommati alle rimanenze di magazzino ed ai crediti, apparentemente superino la soglia di euro 300.000,00.= di attivo patrimoniale prevista dall’art. 1 della legge fallimentare per la fallibilità di un’impresa, detta risultanza è inidonea di per sè, e senza diversa illustrazione e sviluppo di propri addendi interni, a mutarsi in diretto valore della componente "attivo". Nella valutazione del capitale investito trovano infatti applicazione i principi di logica contabile, cui si richiama la art. 1, comma 2, lett. a) l.fall., (nel testo modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 1) e di cui è espressione lo stesso art. 2424 c.c., con la conseguenza che, pur non essendo l’imprenditore individuale tenuto alla redazione di un bilancio come quello previsto per le società di capitali, tra le poste attive della situazione patrimoniale vanno incluse anche le rimanenze di magazzino, mentre nel passivo devono essere computati i debiti contratti per l'acquisto degli stessi beni. (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata)