Corte di Cassazione (10525/2016) – Rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento: decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso in cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 maggio 2016 n. 10525 – Pres. Aniello Nappi, Rel. Rosa Maria Di Virgilio.
Dichiarazione di fallimento – Reclamo alla corte d’appello – Sentenza di rigetto – Cancelleria – Notificazione del testo integrale via PEC – Ricorso in cassazione – Termine per l’impugnazione - Decorrenza dalla notifica - Ostacolo rappresentato dall’art. 133 c.p.c. – Esclusione.
La notifica del testo integrale della sentenza che rigetta il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi della L.Fall., art. 18, comma 13, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (pec), D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16, comma 4, convertito con L. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione L.Fall., ex art. 18, comma 14, non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito nella L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.. (Principio di diritto)