Corte di Cassazione (4410/2016) – Diritto dell’agente di una impresa assicuratrice in l.c.a. di insinuarsi al passivo solo per l’indennità di fine rapporto e non anche per quella aggiuntiva e di preavviso.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ -1, 07 marzo 2016 n. 4410 – Pres. Vittorio Ragonesi, Rel. Carlo De Chiara.
Impresa assicuratrice - Liquidazione coatta amministrativa - Rapporto di agenzia – Risoluzione di diritto – Agente – Insinuazione al passivo – Indennità di fine rapporto – Liquidazione – Indennità aggiuntiva e di preavviso – Diritto - Esclusione.
L'assoggettamento dell'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, determinando la risoluzione di diritto del rapporto di agenzia con il riconoscimento a carico della liquidazione della sola indennità di fine rapporto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.l. n. 576 del 1978, conv., con modif., dalla l. n. 738 del 1978, esclude il diritto dell'agente ad insinuarsi al passivo per l'indennità aggiuntiva e di preavviso di cui, rispettivamente, agli artt. 12, comma 4, e 13 dell'Accordo Nazionale Agenti del 1981, così come per tutte le indennità che la disciplina collettiva ricollega all'ipotesi di scioglimento del rapporto per volontà delle parti. (Massima ufficiale)