Corte di Cassazione (16180/2017) – Irrilevanza della intervenuta desistenza da parte dei creditori istanti in pendenza del giudizio di reclamo.

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Data di riferimento: 
28/06/2017

Cassazione civile, sez. I, 28 Giugno 2017, n. 16180. Est. Fichera.

Giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall. contro la sentenza dichiarativa di fallimento - Sopravvenuta desistenza dei creditori istanti - Rilevanza ai fini della revoca del fallimento - Esclusione

Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della sua decisione, e non quelli sopravvenuti, perché la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone l’acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l’apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta; ne discende che la rinuncia all’azione o desistenza del creditore istante, che sia intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento, è irrilevante perché al momento della decisione del tribunale sussisteva ancora la sua legittimazione all’azione. (massima ufficiale)[La Corte d’Appello aveva revocato il fallimento ritenendo che le dichiarazioni di desistenza dal ricorso, provenienti da tutti i creditori istanti, intervenute in pendenza del giudizio di reclamo, giustificassero la revoca della sentenza di fallimento.].

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17944.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: