Corte di Cassazione (16180/2017) – Irrilevanza della intervenuta desistenza da parte dei creditori istanti in pendenza del giudizio di reclamo.
Cassazione civile, sez. I, 28 Giugno 2017, n. 16180. Est. Fichera.
Giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall. contro la sentenza dichiarativa di fallimento - Sopravvenuta desistenza dei creditori istanti - Rilevanza ai fini della revoca del fallimento - Esclusione
Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della sua decisione, e non quelli sopravvenuti, perché la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone l’acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l’apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta; ne discende che la rinuncia all’azione o desistenza del creditore istante, che sia intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento, è irrilevante perché al momento della decisione del tribunale sussisteva ancora la sua legittimazione all’azione. (massima ufficiale)[La Corte d’Appello aveva revocato il fallimento ritenendo che le dichiarazioni di desistenza dal ricorso, provenienti da tutti i creditori istanti, intervenute in pendenza del giudizio di reclamo, giustificassero la revoca della sentenza di fallimento.].