Corte di Cassazione (20918/2017) – Procedimento per la dichiarazione di fallimento e deposito dei bilanci da parte dell’imprenditore: possibile produzione anche in sede di impugnazione. Natura di prova non legale.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 7 settembre 2017 n. 20918 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Loredana Nazzicone.
Dichiarazione di fallimento – Impugnazione – Produzione di nuovi documenti – Bilanci in particolare – Ammissibilità.
Istanza di fallimento – Procedimento – Deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi – Strumenti di riscontro della fallibilità o meno – Prova imprescindibile, ma non legale - Giudice - Possibile valutazione di inattendibilità - Imprenditore – Nuovo onere probatorio.
Nei procedimenti instaurati dopo la riforma di cui al D. Lgs. 169/2007, è consentita la produzione di nuovi documenti in sede di impugnazione ex art. 18 L.F. della sentenza dichiarativa di fallimento, onde il fallito può indicare per la prima volta in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi (in particolare rappresentati dai bilanci degli ultimi tre esercizi), al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all’art. 1, secondo comma, L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
I bilanci degli ultimi tre esercizi, che, ai sensi dell’ art. 15, quarto comma, L.F., l’imprenditore raggiunto da istanza di fallimento deve depositare in giudizio, costituiscono prova imprescindibile della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, ma non prova legale, sicché il giudice può ritenerli motivatamente inattendibili (con riferimento, ad esempio, ai tempi di approvazione e di deposito di quei bilanci, alla vicinanza o lontananza dell’adempimento rispetto alla tempistica della procedura prefallimentare ecc.), onde poi l’imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza di quei requisiti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.20918.2017.pdf
[Vedi anche Corte di Cassazione, 31 maggio 2017 n. 13746 in questa rivista https://www.unijuris.it/node/3485].