Tribunale di Vicenza – Revocabilità della datio in solutum ed inapplicabilità dell’ esenzione prevista dall’art. 67 comma 3 lett. c) L.F.
Tribunale di Vicenza, 03 Agosto 2017. Rel. Dario Morsiani.
Azione revocatoria fallimentare – Datio in solutum – Applicabilità dell’art. 67 comma 2 l. fall. – Negozio adottato – Irrilevanza
Azione revocatoria fallimentare – Esenzione di cui all’art. 67 comma 3 lett. c) l. fall. – Datio in solutum – Inapplicabilità.
Qualora un debito pecuniario, scaduto ed esigibile, venga estinto dall'obbligato mediante una prestazione diversa, consistente nel trasferimento di una res pro pecunia, la ricorrenza di una datio in solutum, e il suo conseguente assoggettamento, in considerazione della non normalità del mezzo di pagamento, ad azione revocatoria fallimentare a norma dell'art. 67, primo comma, n. 2, R.D. n. 267 del 1942, va riconosciuta indipendentemente dallo strumento negoziale adottato dalle parti per attuare il suddetto trasferimento; e quindi anche quando il trasferimento medesimo sia effetto di un valido contratto di compravendita che evidenzi l'indicato intento dei contraenti per la mancata corresponsione del prezzo di vendita” (Francesco Gabassi - riproduzione riservata) [Nell’ipotesi era stato stipulato un negozio di “prestazione in luogo di adempimento con trasferimento immobiliare con agevolazioni”.]
La prestazione in luogo dell’adempimento non è una vendita e pertanto non è applicabile l’esenzione dalla revocatoria fallimentare prevista dall’art. 67 comma 3 lett. C) L.F. Il legislatore infatti ha voluto tutelare la parte acquirente solo nella più semplice e tradizionale delle ipotesi: l’acquisto della casa di abitazione con un classico contratto di compravendita (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)