Tribunale di Asti – Inapplicabilità dell’esenzione dall’azione revocatoria ex art. 67 3° co. , lett.a) l. fall. ai pagamenti effettuati dopo la cessazione dell’attività.

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Data di riferimento: 
23/06/2017

Tribunale di Asti, 23 Giugno 2017. Est. Monica Mastrandrea.

Fallimento – Revocatoria fallimentare – Esenzioni ex art. 67 3° co. , lett.a) l. fall. – Pagamenti effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa dopo la cessazione dell’attività o la sua messa in liquidazione – Esclusione.

La previsione normativa di cui all’art. 67, 3° co., lett. a) l. fall. che stabilisce la non revocabilità dei pagamenti di beni o servizi effettuati “nell’esercizio dell’attività di impresa” rientra nella categoria di esenzioni dall’azione revocatoria di quelle operazioni volte ad assicurare la prosecuzione dell’attività di impresa al fine di evitare in un certo senso l’isolamento dell’impresa che, pur non ancora in palese stato di decozione, si trovi in difficoltà economica. Ne consegue che devono essere esclusi dall’esenzione di cui alla citata norma tutti i pagamenti che, se pur riferibili a pregresse forniture di beni o servizi utili all’esercizio dell’impresa, sono stati però effettuati solo successivamente alla cessazione dell’attività di impresa ovvero alla sua messa in liquidazione, pena la compromissione della par condicio creditorum [Nella specie, il pagamento di cui il Fallimento ha chiesto la revoca, anche se riferibile a forniture di materiali utilizzati per l’esercizio dell’attività di impresa, era tuttavia intervenuto pacificamente successivamente alla messa in liquidazione della società e, come tale, ne è stata esclusa l’esenzione dall’azione revocatoria]. (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata) 

 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17864.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: