Tribunale di Udine – Concordato con cessione dei beni di società in liquidazione in corso di esecuzione: rifiuto da parte del conservatore del registro delle imprese di iscrizione del deposito del bilancio finale “a zero”.

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Data di riferimento: 
05/09/2017

Tribunale di  Udine, Sez. civ., 23 agosto 2017 – Giudice delegato al registro delle imprese Andrea Zuliani.

Società in liquidazione – Concordato con cessione dei beni – Omologazione – Esecuzione giudiziale in corso – Deposito del bilancio finale – Conservatore del registro delle imprese – Rifiuto di iscrizione – Decisione corretta – Permanere della legittimazione attiva e passiva della società.  

In conseguenza dell’omologa del concordato preventivo dalla stessa proposto (in particolare di quello con cessione dei beni) la “società – in persona dei suoi organi rappresentativi – conserva, non solo la titolarità (come avviene nello stesso fallimento), ma anche l’amministrazione dei propri diritti, pur ceduti ai creditori, essendo il liquidatore giudiziale soltanto un mandatario per l’esecuzione del concordato, sicché – in mancanza di una disposizione analoga a quella dell’art. 43 legge fall. – permane la legittimazione attiva e passiva della società, tramite i suoi amministratori, nei rapporti processuali da instaurarsi o da proseguire per l’accertamento dei diritti patrimoniali, pur se coinvolti nel concordato”. Alla luce di ciò si deve ritenere che colga nel segno la motivazione del rifiuto da parte del conservatore del registro delle imprese, in ragione della mancata corrispondenza dell’atto al tipo previsto dalla legge, di procedere alla richiesta iscrizione del deposito ex art. 2492, secondo comma, c.c. del bilancio finale “ a zero” della società in liquidazione, ammessa alla procedura di concordato con cessione dei beni tuttora in corso di esecuzione, in particolare in quanto la liquidazione giudiziale non è la liquidazione di un ente distinto e di un patrimonio di terzi, bensì la stessa liquidazione del patrimonio della società, sia pure condotta dall’organo preposto all’esecuzione di quanto previsto dall’accordo omologato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Udine%2023%20agosto%202017%20ud.%2016.08.2017.pdf

 

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: