Corte di Cassazione (4269/2016) – Criteri di liquidazione del compenso al difensore della curatela nell’ipotesi in cui sia intervenuta una precedente liquidazione giudiziale.

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Data di riferimento: 
04/03/2016

Cassazione civile, sez. I, 04 Marzo 2016, n. 4269. Pres. Antonio Didone, Rel. Francesco Terrusi.

Difensore della curatela - Liquidazione del compenso – Precedente liquidazione giudiziale – Condizioni di applicabilità.

La liquidazione del compenso spettante al difensore che abbia patrocinato la curatela in un giudizio, effettuata dal giudice delegato ex art. 25 l.fall., può essere inferiore a quanto corrispondentemente disposto, in favore della curatela, con la sentenza conclusiva di quel giudizio, allorché la stessa non sia ancora passata in giudicato, ma, ove la sua definitiva decisione determini l'importo delle spese processuali dovute alla curatela medesima in misura superiore a quella liquidata al professionista in sede fallimentare, ricevendo "in parte qua" fruttuosa esecuzione, quest'ultimo può invocare tale decisione come titolo per ottenere l'eventuale maggior somma che gli compete per l'opera prestata e che, se incamerata dal cliente, ne determinerebbe un'ingiusta locupletazione. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17807.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: