Corte di Cassazione (18692/2017) – Fallimento: domanda di insinuazione in privilegio del credito spettante all’agente per indennità suppletiva di clientela. Mancato riconoscimento e compensazione delle spese.

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Data di riferimento: 
27/07/2017

Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 27 luglio 2017 n. 18692 – Pres. Antonio Genovese, Rel. Guido Mercolino.

Contratto di agenzia – Agente - Credito per indennità suppletiva di clientela – Natura indennitaria – Privilegio ex art. 2751 bis n. 3 c.p.c. – Riconoscimento – Esclusione.

Compensazione delle spese del giudizio – Casi di soccombenza reciproca – Ipotesi rientranti.

Anche a voler interpretare estensivamente l’art. 2751 bis n. 3 c. c., attribuendo il significato più ampio possibile alla nozione di “indennità dovute per la cessazione del rapporto”, adoperata da tale disposizione con riferimento al contratto di agenzia, deve escludersi la possibilità di ricondurre alla predetta espressione l’indennità suppletiva di clientela, spettante agli agenti in caso di scioglimento del contratto per iniziativa del mandante o in alcune ipotesi di dimissioni, in quanto, stante appunto la sua natura indennitaria, non ricorre la ratio del privilegio accordato dalla predetta norma, consistente nel rafforzare la tutela dei crediti derivanti dalla prestazione di lavoro autonomo o parasubordinato, attraverso il riconoscimento della medesima collocazione privilegiata prevista per quelli retributivi derivanti da rapporto di lavoro subordinato, in quanto destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Rientra tra i casi di soccombenza reciproca, che ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c. può comportare la compensazione delle spese del giudizio, non solo l’ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nello stesso processo fra le stesse parti, ma anche l’ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorché quest’ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni [come nel caso di specie di opposizione allo stato passivo in cui era stata accolta l’istanza di riconoscimento degli interessi moratori, ma non anche quella di riconoscimento del privilegio sul credito relativo all’indennità suppletiva di clientela], quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2018692.2017.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: