Corte di Cassazione (4521/2017) – Compensazione delle spese in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni: necessaria motivazione.

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Data di riferimento: 
21/02/2017

Corte di Cassazione, Sez. VI civ - 1, 21 febbraio 2017 n. 4521 – Pres. Vittorio Ragonesi, Rel. Francesco Antonio Genovese.

Fallimento – Illegittimo licenziamento collettivo – Crediti di lavoro - Domanda di ammissione al passivo – Giudizio di opposizione – Esperimento di prove testimoniali e CTU – Compensazione delle spese – Motivazione – Presenza di gravi ed eccezionali ragioni – Necessaria indicazione.

Nella materia concorsuale e, in particolare, nei giudizi di opposizione allo stato passivo di crediti di lavoro non può essere derogato, neppure nel caso di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, l’orientamento seguito nei giudizi ordinari secondo il quale l’art. 92 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che, in assenza di reciproca soccombenza delle parti, la compensazione delle spese è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della decisione; ciò in quanto la responsabilità dell’impresa insolvente che ha comportato per il lavoratore la necessità del giudizio per vedersi riconoscere dalla stessa il credito derivante dall’illegittimo licenziamento collettivo e, altresì, la necessita dell’esperimento, nel corso dello stesso, di prove testimoniali e di una CTU per l’accertamento del quantum, non può ridondare in danno della parte contrattualmente debole, finendo per penalizzarla doppiamente, la seconda volta anche in ordine alle spese giudiziali necessarie per ottenere il riconoscimento dei propri diritti lesi [nello specifico la Corte ha cassato con rinvio, in ragione della mancata specifica adeguata motivazione in ordine alle ragioni che la giustificavano, la decisione del tribunale che, seppur pronunciatosi per l’ammissione del credito, aveva compensato le spese di giudizio]. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17353.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: