Corte di Cassazione (21286/2015) – Preclusione dell’accesso alla procedura di concordato preventivo da parte di una società cancellata dal registro delle imprese.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 20 ottobre 2015, n. 21286 – Pres. Massimo Dogliotti, Rel. Magda Cristiano.
Società estinta – Cessazione dell’attività - Cancellazione dal registro delle imprese - Fallibilità entro l’anno - Domanda di ammissione a concordato preventivo – Preclusione – Scopo dilatorio – Inammissibilità.
Alla società che ha cessato la propria attività e che si sia cancellata dal registro delle imprese è precluso, per il solo fatto che nei confronti della società estinta sia stata presentata istanza di fallimento entro l'anno dalla cancellazione, l'accesso alla procedura di concordato preventivo, atteso che la domanda di ammissione al concordato non è uno dei mezzi attraverso i quali si esplica il diritto di difesa del fallito in sede di istruttoria prefallimentare e non può, pertanto, essere intesa quale strumento dilatorio posto a disposizione dell’impresa insolvente per ritardare la dichiarazione di fallimento. La cessazione dell’attività e la cancellazione dal registro delle imprese dipende, infatti, da una scelta degli organi societari che avrebbero potuto optare per la continuazione dell’impresa e per la presentazione della domanda di concordato allo scopo di cercare di addivenire ad una risoluzione della crisi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)