Tribunale di Milano – Prescrizione presuntiva ex art. 2955 c.c. del credito del prestatore di lavoro e formula del giuramento de scientia deferibile al curatore fallimentare ex art 2960 c.c..
Tribunale di Milano, 16 Febbraio 2017. Pres., rel. Caterina Macchi.
Accertamento del passivo - Prescrizione presuntiva ex art. 2955 c.c. – Eccezione del curatore - Giuramento de scientia – Deferibilità al curatore e formula
Nei giudizi instaurati ex art. 98 lf non può darsi ingresso né alla confessione, né al mezzo di prova dell’interrogatorio formale nei confronti del curatore e per le stesse ragioni deve escludersi l’ammissibilità del deferimento di un giuramento decisorio de veritate nei confronti di un soggetto che non potendo disporre del diritto a cui i fatti si riferiscono è conseguentemente privo della condizione prevista dall’art. 2737 c.c., norma che rinvia all’art. 2731 c.c., ne consegue che il giuramento decisorio nei confronti del curatore può essere ammesso nella formula de scientia ex art 2960 II comma c.c. che individua talune categorie di soggetti portatori di interessi altrui ( coniuge superstite, eredi e loro rappresentanti legali), cui può essere deferito giuramento in ordine alla conoscenza che essi abbiano di un fatto che non è loro direttamente riferibile. L’ammissibilità di una lettura estensiva del catalogo dei soggetti legittimati al giuramento de scientia, in cui possa ricomprendersi anche il curatore fallimentare è riconosciuta dalla giurisprudenza di merito. (Nel caso di specie il giuramento è stato deferito con la seguente formula: “Io sottoscritto curatore, giuro e giurando affermo di essere a conoscenza nella suddetta qualità di curatore che il credito... mi risulta essere stato pagato”) – (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)