Corte di Cassazione (9917/2017) - Esdebitazione e pagamento solo parziale di alcuni creditori.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 11/07/2017 - 16:26
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Data di riferimento:
20/04/2017
Cassazione civile, sez. I, 20 Aprile 2017, n. 9917. Pres. Rel. Aniello Nappi.
Fallimento – Esdebitazione – Soddisfazione almeno parziale dei creditori – Totale insoddisfazione di alcuni creditori – Ammissibilità.
Ai fini del riconoscimento del beneficio dell’esdebitazione, ai sensi dell’art. 142 L.F., deve ritenersi sufficiente che siano pagati, anche parzialmente, solo parte dei creditori concorsuali, pur se talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: