Corte di Cassazione (5660/2017) - Presupposti per la fallibilità del promotore finanziario.

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Data di riferimento: 
07/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 07 Marzo 2017, n. 5660. Pres. Massimo Dogliotti – Rel. Magda Cristiano.

Promotore finanziario – Requisiti per la fallibilità.

Ai fini della configurabilità dell'esercizio di attività imprenditoriale da parte del promotore finanziario di cui all'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998, è sufficiente che egli svolga la propria attività sulla base di un'autonoma organizzazione di mezzi ed a proprio rischio, considerato che gli altri elementi che caratterizzano l'attività di impresa sono già presenti, per definizione, in quella del promotore finanziario, la quale rientra tra le cd. attività ausiliarie previste dall'art. 2195, n. 5, c.c. e costituisce, dunque, impresa commerciale. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17483.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: