Corte di Cassazione (526/2016) – Azione revocatoria fallimentare di pagamenti e prova della conoscenza effettiva dello stato d'insolvenza data dalla pubblicazione di una pluralità di protesti.

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Data di riferimento: 
14/01/2016

Cassazione civile, sez. VI, 14 Gennaio 2016, n. 526. Est. Bisogni.

Fallimento - Azione revocatoria fallimentare – Prova della conoscenza dello stato di insolvenza - Conoscenza effettiva - Necessità - Desumibilità da una pluralità di protesti – Sostanziale inversione dell’onere della prova.

In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, ex artt. 2727 e 2729 c.c., desumibili anche dall'esistenza di protesti cambiari, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d'impresa. Ne consegue che l'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti può assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore dal provare che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, su quest'ultimo risultando, in tal caso, traslato l'onere di dimostrare il contrario. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17567.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]