Tribunale di Milano - Responsabilità degli istituti di credito per concorso in abusivo ricorso al credito da parte degli amministratori e legittimazione ad agire del curatore. Interruzione della prescrizione.
Tribunale di Milano, 22 Maggio 2017. Est. Marianna Galioto.
Fallimento – Responsabilità degli amministratori – Abusivo ricorso al credito – Concorso della banca – Legittimazione ad agire ex artt. 146 l.f. e 2393 c.c. del curatore – Sussistenza
Fallimento – Responsabilità degli amministratori – Abusivo ricorso al credito – Concorso della banca – Azione ex artt. 146 l.f. e 2393 c.c. del curatore – Prescrizione – Art. 1310 c.c. - Applicabilità
Non vi è difetto di legittimazione attiva in capo al curatore fallimentare a proporre l’azione di responsabilità a titolo di concorso in atti di mala gestio, ai sensi dell’art. 146 l.f. in correlazione con l’art. 2393 c.c., nei confronti della banca, ove la posizione a questa ascritta sia di terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell’abusivo ricorso al credito da parte degli amministratori della società stessa. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)
Nell’ipotesi di azione di responsabilità a titolo di concorso in atti di mala gestio, ai sensi dell’art. 146 l.f. in correlazione con l’art. 2393 c.c., nei confronti della banca, in tema di prescrizione trova applicazione la disciplina di cui all’art. 1310 c.c. in materia di obbligazioni solidali, in virtù della quale gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri condebitori, per cui l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, ancorché avvenuto in separato giudizio, ha l’effetto di interrompere il termine prescrizionale quinquennale anche nei confronti delle banche (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).