Tribunale di Roma – Fallimento: non prededucibilità del credito del legale che abbia assistito il fallito in sede di concordato preventivo, in caso di mancata ammissione a detta procedura.
Tribunale di Roma, Sez. Fall., 01 marzo 2017 - Pres. Antonino La Malfa, Rel. Luigi Argan, Giud. Fabio De Palo.
Domanda di concordato preventivo – Mancata ammissione – Contestuale dichiarazione di fallimento – Legale del debitore - Attività svolta nella precedente fase – Domanda di insinuazione al passivo - Prededuzione del credito – Esclusione - Riconoscimento del solo privilegio.
Deve essere attribuito il solo privilegio ex art. 2751 n.2 bis c.c. ma non la prededuzione ex art. 111 bis l.f. all' avvocato, o come nel caso ad una societa' di professionisti, per le prestazioni necessarie, stragiudiziali e giudiziali, all'ammissione ad una procedura di concordato preventivo di un' impresa allorquando la domanda di concordato venga respinta e venga dichiarato il fallimento [cfr. tra le altre, in questa rivista, Corte di Cassazione 10/01/2017 n. 280 https://www.unijuris.it/node/3175, decisione che comunque subordina la prededuzione al vantaggio arrecato ai creditori, ma, seppure in senso sostanzialmente difforme, Corte di Cassazione 01/11/2016 n. 23108 e 04/11/2015 n. 22450 https://www.unijuris.it/node/3088 e https://www.unijuris.it/node/2728]. (Giovanni Arcieri – Riproduzione riservata)
Provvedimento segnalato dallo Studio legale Arcieri
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