Corte di Cassazione (6845/17) – Impossibilità per il fallito tornato in bonis di giovarsi di una decisione di cui la curatela, risultata vincitrice in primo grado, abbia in grado d’appello, a seguito di transazione, rinunciato ad avvalersi.

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Data di riferimento: 
16/03/2017

Corte di Cassazione, Sez. II civ., 16 marzo 2017 n.6845 - Pres. Lina Matera, Rel. Antonello Cosentino.

Fallimento – Curatore  - iniziativa processuale - Sentenza di primo grado favorevole – Appello della controparte – Transazione in corso di causa – Impegno della curatela a non avvalersi della precedente decisione -  Estinzione dell’appello ex art. 309 c.p.c. – Passaggio in giudicato della sentenza di primo grado – Fallito tornato in bonis - Impossibilità di avvalersi della decisione rinunciata dal curatore

Si deve escludere che il fallito, una volta tornato in bonis, possa avvantaggiarsi del giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado, che, come da richiesta del curatore del fallimento, aveva riconosciuto che un particolare immobile doveva considerarsi essere divenuto in precedenza di proprietà del fallito, e ciò in quanto la controparte soccombente, dopo aver proposto, nel corso di quella procedura fallimentare, appello avverso tale decisione, aveva concluso con la curatela una transazione mediante la quale  quest’ultima, a fronte della corresponsione di una cifra concordata, si era impegnata a rinunciare, oltre agli atti del giudizio di secondo di secondo grado, anche agli effetti della favorevole decisione di primo grado,  decisione che, come detto, era passata comunque in giudicato per essersi l’appello estinto, ex art. 309 c.p.c., per mancata comparizione delle parti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%206845.2017_0.pdf

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