Corte di Cassazione (9567/17) - Assoggettabilità a fallimento delle società cooperative svolgenti attività commerciale.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 aprile 2017 n. 9567 - Pres. Antonio Didone, Rel. Massimo Ferro.
Fallimento - Società cooperative – Svolgimento di attività commerciale – Estraneità dallo scopo mutualistico – Accertamento da parte del giudice di merito – Assoggettabilità alla procedura.
Possono essere assoggettate a fallimento, ex art. 2545 terdecies c.c., le società cooperative che svolgano attività commerciale pur quando operino solo nei confronti dei propri soci, in particolare laddove, a prescindere dalle enunciazioni dell’oggetto sociale, dai requisiti iscrizionali e dal parere del Ministero dello Sviluppo Economico (elementi tutti non vincolanti), l’attività dell’ente risulti contaminata da rilevanti operazioni che, per natura, complessità e ripetitività, appaiono incompatibili con lo scopo mutualistico e, nell’accertamento condotto dal giudice di merito, prive di qualsiasi giustificazione rispetto alla possibile esenzione concorsuale [nello specifico la società cooperativa, per tali ragioni dichiarata fallita, era risultata aver svolto, con assunzione del rischio d’impresa, operazioni speculative di acquisto e rivendita di libri d’arte, nonché servizi di consulenza aziendale e marketing, estranee alla sua pretesa vocazione mutualistica e alla sua finalità di reinserimento di persone svantaggiate, tant’è che la Guardia di Finanza, a seguito di una attività ispettiva, la aveva dichiarata decaduta dalle agevolazioni di settore]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%209567.2017.pdf