Tribunale di Bologna – Fallimento: legittimazione del terzo creditore all’esperimento di azioni individuali nei confronti dell’amministratore di una società fallita.

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Data di riferimento: 
22/03/2017

Tribunale di Bologna, Sez. specializzata in materia  di imprese civ., 22 marzo 2017 - Pres. Fabio Florini, Rel.Anna Maria Rossi.

Fallimento – Amministratore della fallita - Creditore singolo – Esperimento di un’azione di risarcimento – Tutela di una sfera personale – Ammissibilità – Tutela del patrimonio sociale – Competenza del solo curatore.

Ai sensi dell’art. 2395 c.c. si deve ritenere che il singolo creditore terzo sia legittimato, anche nel corso di una procedura fallimentare, all’esperimento dell’azione di risarcimento nei confronti dell’amministratore della società fallita per i danni da questi causatigli con comportamenti dolosi o colposi; ciò in quanto il disposto dell’art. 146 L.F. che  prevede che, successivamente al fallimento di una società, unicamente il Curatore sia competente ad esperire le azioni di responsabilità ex art. 2394 c.c. nei confronti degli amministratori di questa, concerne solo le azioni di massa volte a far valere il diritto dei creditori all’integrità del patrimonio sociale, ma non anche le azioni  volte a tutelare la sfera personale di un singolo creditore, che in quanto tali non costituiscano un mero riflesso del pregiudizio subito dall’intero ceto creditorio [nello specifico, il tribunale ha ritenuto che il terzo creditore fosse legittimato, pur in presenza del fallimento della società, ad esperire un procedimento cautelare nei confronti dell’amministratore della stessa, colpevole di aver consapevolmente violato un suo personale diritto di garanzia]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Bologna%2022%20marzo%202017.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]