Tribunale di Treviso – Fallimento: presupposti per l’ammissione al passivo dell’aggio spettante agli esattori. Insinuazione al passivo sulla base del solo ruolo e diritto del concessionario alle sole spese borsuali.

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Data di riferimento: 
18/12/2015

Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 18 dicembre 2015 - Pres. Antonello Fabbro, Rel. Elena Rossi.

Fallimento –  Credito dell’esattore – Diritto all’aggio- Insinuazione al passivo – Attività svolta prima della dichiarazione – Presupposto necessario.

Fallimento – Esattore – Insinuazione al passivo sulla base del solo ruolo – Diritto alle sole spese borsuali- Compensi tabellari – Esclusione.

Il credito concernente l’aggio, spettante, in caso di mancato pagamento di tributi erariali, al concessionario per la riscossione delle somme portate dal ruolo formato dall’Amministrazione finanziaria e l’eventuale esecuzione esattoriale dello stesso, si deve ritenere che rivesta carattere concorsuale solo se la corrispondente attività venga intrapresa e svolta dall’esattore, sia pure solo con la notifica della cartella di pagamento, prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, atteso che, per il principio della cristallizzazione del passivo, in particolare ex art. 55 L.F., i diritti di credito i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente ad essa  si devono considerare estranei ed inopponibili alla procedura concorsuale [cfr. Corte di Cassazione, Sez. I, 15/03/2013 n. 6646 in questa rivista https://www.unijuris.it/node/1906]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Dal momento che l’art. 33  del D. Lgs. 112/1999 [Riordino del servizio nazionale della riscossione] esclude la necessità che l’esattore debba procedere ad iniziare la procedura di esecuzione esattoriale a partire dall’atto prodromico, costituito dalla notifica della cartella di pagamento, e prescrive, relativamente ai debitori sottoposti a procedure concorsuali, la solo insinuazione al passivo sulla base del ruolo, è consentito al concessionario di presentare la relativa istanza senza procedere ad alcuna notifica e di richiedere in tale sede le sole spese vive a tal fine sostenute, ma non anche quelle tabellari di cui all’art. 17 n.6 del predetto decreto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Treviso%2018.12.2015.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: