Corte di Cassazione (7975/17) – Concordato preventivo e necessità che sussista fin dal momento del deposito della proposta il requisito della veridicità dei dati aziendali.

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Data di riferimento: 
28/03/2017

Cassazione civile, sez. I, 28 Marzo 2017, n. 7975. Pres., est. Didone.

Presupposti del concordato preventivo – Requisito della veridicità dei dati aziendali – Sussistenza al momento del deposito della proposta - Necessità

Tra le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato preventivo rientra, ai sensi dell'art. 162, comma secondo, l. fall., anche la veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso. Sicché quando nel corso della procedura emerge che siffatta condizione mancava al momento del deposito della proposta, il tribunale può revocare ex art. 173, terzo comma, l. fall. l'ammissione al concordato, restando irrilevante la nuova attestazione di veridicità dei suddetti dati resa dal professionista designato dal proponente. (Principio di diritto)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17072.pdf

 

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: