Tribunale di Treviso – Riconoscimento della prededuzione delle spese giudiziali al creditore la cui istanza risulti essere stata prioritaria e comunque decisiva ai fini della dichiarazione di fallimento.
Tribunale di Treviso 07 marzo 2017 – G.D. Antonello Fabbro.
Fallimento – Creditore istante – Spese processuali - Ammissione al passivo – Riconoscimento del privilegio mobiliare o immobiliare – Equiparazione al processo esecutivo - Esclusione –Riconoscimento della prededuzione - Funzionalità del credito – Criterio decisivo.
Fallimento – Pluralità di istanze – Crediti ammessi alla prededuzione – Essenzialità o priorità dell’iniziativa – Criteri determinanti.
Non è condivisibile la tesi dell’equiparazione del procedimento prefallimentare al processo esecutivo in quanto la tutela del patrimonio del fallito si realizza con la sentenza dichiarativa di fallimento e non con la domanda da parte del creditore istante, ragion per cui allo stesso non va riconosciuto, in sede di ammissione al passivo, il privilegio speciale per spese di giustizia di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., stante che in detta ipotesi manca altresì l’effettiva apprensione di uno specifico bene cui detto riconoscimento è correlato. In tale ipotesi, con riferimento alle spese processuali sostenute dal creditore istante per l’assistenza legale, ricorrono, viceversa, i presupposti per il riconoscimento della prededuzione in chirografo ai sensi dell’art. 111 L.F., considerata la funzionalità di quel credito alla procedura concorsuale e l’utilità per i creditori derivante dall’iniziativa del creditore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nel caso in cui più creditori abbiano prestato istanza di fallimento, la prededuzione va riconosciuta solo al creditore o ai creditori la cui iniziativa è risultata decisiva ai fini della dichiarazione di fallimento (di regola quindi la prededuzione spetterà solo al creditore che si è attivato per primo o a quello che dimostri l’essenzialità della sua istanza). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Treviso%207.03.2017.pdf