Tribunale di Treviso – Fallimento: opposizione allo stato passivo e onere della prova con particolare riferimento alla mancata produzione della documentazione già allegata all’insinuazione.

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Data di riferimento: 
22/03/2017

Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 22 marzo 2017 - Pres. Antonello Fabbro, Rel. Elena Rossi.

Fallimento - Opposizione allo stato passivo – Ricorrente - Documentazione allegata in sede di insinuazione – Onere di produzione in causa - Mancato adempimento – Decadenza – Principio dispositivo - Acquisizione d’ufficio – Preclusione.

Fallimento - Stato passivo – Giudizio di opposizione – Acquisizione di documenti non prodotti-  Specifica istanza – Necessità – Scelta rimessa al tribunale – Inammissibilità.

In sede di opposizione allo stato passivo del fallimento ex art. 98 L.F. il creditore opponente, la cui domanda di insinuazione sia stata respinta dal giudice delegato, ha l’onere di versare in causa la documentazione prodotta in precedenza a sostegno della sua istanza in quanto, in difetto, non può produrre altri documenti nel corso del giudizio essendo incorso nella decadenza di cui all’art. 99, secondo comma, n. 4 L.F. ed al tribunale è precluso, trattandosi di giudizio retto dal principio dispositivo, di provvedere d’ufficio a prendere visione dei documenti non prodotti e di disporre una consulenza tecnica su materiale documentale non  agli atti [cfr. in questa rivista Corte di Cassazione 22711/2010 https://www.unijuris.it/node/1134 e 6621/2010 https://www.unijuris.it/node/793]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Risulta ammissibile la proposizione, nel giudizio di opposizione, da parte del ricorrente di una specifica istanza di acquisizione di documenti non prodotti, che assume la valenza di una richiesta di autorizzazione ex artt. 99 L.F., 210 e 212 c.p.c., purché  questa non sia subordinata alle decisioni del tribunale, non avendo l’organo giudicante alcuna facoltà di scelta discrezionale [nello specifico il tribunale ha considerato non accoglibile l’istanza dell’opponente  per essersi lo stesso limitato a richiedere l’acquisizione della documentazione allegata all’istanza di ammissione al passivo “se ritenuta necessaria dal Tribunale”]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Treviso%2022%20marzo%202017.pdf

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: