Corte d’Appello di Firenze – Concordato preventivo: inammissibilità per concreta non fattibilità del piano, legittimità dell’istanza di fallimento formulata dal P.M. e valutazione dei requisiti di fallimento in relazione alla società in liquidazione.

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Data di riferimento: 
06/12/2016

Corte d’Appello di Firenze, Sezione I civile, 6 dicembre 2016 - Pres./ Rel. Riccucci.

Concordato preventivo - Piano - Inammissibilità - Domanda - Distinzione - Concreta fattibilità - Convenienza.

Concordato preventivo - Inammisibilità - Istanza di fallimento - P.M.  - Contestuale - Validità - Forma scritta - Contraddittorio - Motivazioni - Società in liquidazione.

Deve considerarsi superata la distinzione che, in materia di concordato preventivo, riservava al giudice il giudizio di “fattibilità giuridica” ed ai creditori quello di “fattibilità economica” del piano. Il giudice infatti, oltre a valutare il piano dal punto di vista della legittimità della procedura deve altresì svolgere, in forza del disposto dell’art. 162 L.F. e della necessità di garantire il rispetto della condizione di ammissibilità introdotta dall’art. 161 ultimo comma L.F., una valutazione prognostica di concreta fattibilità del piano, rimanendo riservata invece ai creditori la valutazione della convenienza economica.[Tommaso Bronzin – Riproduzione riservata]

E’ valida l’istanza di fallimento formulata dal P.M. all’udienza ex art. 162 comma 2 L.F., contestualmente alla dichiarazione di inammissibilità piano della proposta. Dal punto di vista formale infatti non è richiesta la proposizione di un’autonoma istanza e la fissazione di una specifica udienza, il requisito della forma scritta è rispettato con la riproduzione a verbale e la presenza di tutte le parti all’udienza ex art. 162 esclude che vi sia lesione del contraddittorio. Dal punto di vista delle motivazioni risulta legittimo il riferimento del P.M. allo squilibrio patrimoniale emergente dalla stessa domanda di concordato, ove la condizione di insolvenza viene affermata e dedotta, ed essendo irrilevante la disponibilità di credito e risorse, poiché una società in liquidazione non è finalizzata a restare sul mercato, ma alla realizzazione delle attività per garantire l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori. [Tommaso Bronzin – Riproduzione riservata]

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16599.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: