Corte di Cassazione – Richiesta di ammissione al passivo fallimentare di un credito conseguente ad un contratto d’appalto e non necessità dell’allegazione di una particolare prova documentale.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 agosto 2016 n. 16530 - Pres. Antonio Didone, Rel. Mauro Di Marzio.
Fallimento - Credito conseguente ad un contratto d’appalto – Contratto a forma libera - Insinuazione al passivo fallimentare –– Mancata ammissione – Impugnazione – Istanza di prove testimoniali o di ricorso ad una consulenza d’ufficio - Accoglibilità – Alternative possibili alla prova documentale
Si deve considerare errata la decisione del tribunale che, in sede di opposizione ex art. 98 L.F., non ha ammesso la società ricorrente a provare con testimoni, sull'assunto che essa vertesse su circostanze da provare documentalmente con atto formale munito di data certa, l'effettiva esecuzione da parte sua delle prestazioni conseguenti ad un contratto d’appalto, per il cui corrispettivo, in qualità di committente creditrice ed in ragione di inadempienze varie da parte della controparte, aveva richiesto l'ammissione al passivo dell’appaltatrice fallita (ammissione che il Giudice Delegato le aveva in precedenza negato in quanto aveva giudicato il suo credito non provato né nell’an né nel quantum perché attestato da documentazione ritenuta insufficiente), ed inoltre si deve ritenere parimente errata la statuizione dello stesso tribunale di diniego di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio perché esplorativa in difetto di ulteriori elementi probatori, dal momento che una simile decisione avrebbe potuto eventualmente giustificarsi solo dopo aver consentito alla parte interessata di far valere il proprio diritto alla prova. Tutto ciò in quanto il contratto che sottostava alla richiesta di ammissione al passivo risultava essere un contratto d’appalto che non è soggetto a rigore di forme in quanto, per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam,né ad probationem, potendo dunque essere concluso anche per facta concludentia. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)