Tribunale di Bari – Concordato con riserva e richiesta di autorizzazione alla stipula di un preliminare di vendita di un immobile non funzionale all’esercizio dell’ impresa di cui è prevista la continuità.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
05/05/2015

Tribunale di Bari 05 maggio 2015 - Pres. Sergio Cassano, Rel. Salvatore Casciaro.

Concordato con riserva - Stipula di un preliminare di vendita di un immobile – Urgenza - Richiesta di autorizzazione – Ammissibilità – Concordato con continuità – Liquidazione tramite procedura competitiva – Procedura non richiesta -  Accoglimento - Corrispettivo da vincolarsi all’ordine del G.D.

Può trovare accoglimento la richiesta formulata ex art 161, settimo comma L.F. dal proponente, che abbia depositato una domanda di ammissione a concordato con riserva, volta ad ottenere l’autorizzazione del tribunale alla stipula di un urgente preliminare di compravendita di un immobile di sua proprietà nei confronti di un acquirente necessitato all’apertura di una pratica di leasing, stante che viene prospettata la predisposizione di una proposta di concordato in continuità  (cui detto immobile non risulta necessario), onde non trova applicazione il disposto dell’art.182 L.F. che prevede che, in caso di concordato liquidatorio, che la dismissione dei beni debba aver luogo tramite procedura competitiva. Nell’accogliere l’istanza il tribunale dispone che il corrispettivo che verrà incassato in sede di stipula del definitivo  e gli eventuali acconti medio tempore percepiti, vengano vincolati all’ordine del G.D., mediante accredito su un conto corrente bancario intestato alla procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/12687.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: