Corte di Cassazione – Decorrenza dalla cancellazione dal registro delle imprese del termine annuale previsto dall’art. 10 l.f..
Cassazione civile, sez. I, 26 Agosto 2016, n. 17360 – Nappi, pres. – Lamorgese, rel.
Fallimento – Cessazione dell’attività – Decorrenza dalla cancellazione del registro delle imprese – Prova della cessazione in data anteriore – Esclusione
Il termine di un anno, entro il quale l'imprenditore che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito, ai sensi dell’art. 10 legge fall. (nel testo modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, e dal D.Lgs. n. 169 del 2007), decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività, perché solo dalla suddetta cancellazione la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la possibilità concessa ai creditori e al P.M. di dimostrare che l'attività è di fatto proseguita successivamente.
Il termine di un anno, entro il quale l'imprenditore che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito, ai sensi della L. Fall., art. 10 (nel testo modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, e dal D.Lgs. n. 169 del 2007), decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività, perchè solo dalla suddetta cancellazione la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la possibilità concessa ai creditori e al P.M. di dimostrare che l'attività è di fatto proseguita successivamente (v. Cass. nn. 8092 del 2016, 10113 del 2014, 8033 del 2012). (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)