Tribunale di Roma - Improcedibilità dell’azione di rilascio ex art. 665 c.p.c. nei confronti di impresa successivamente sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria.
Tribunale di Roma, 09 Luglio 2016 – Imposimato, est.
Amministrazione straordinaria – Ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. promossa prima dell’inizio della procedura – Improcedibilità.
In virtù di quanto disposto dagli artt. 52 e 103 l.fall., come richiamati dall’art. 18 del D. Lgs.vo n. 270/1999, a sua volta applicabile alla procedura di amministrazione straordinaria, in forza dell’art. 8 del D.L. n. 347/2003, anche le azioni intese all’accertamento di un diritto reale o personale, mobiliare o immobiliari, su beni già in possesso dell’imprenditore insolvente, devono essere necessariamente rivolte al Tribunale Fallimentare. La domanda di restituzione (rilascio) di un immobile diviene pertanto improcedibile, per effetto dell’ammissione, in pendenza di lite, della convenuta alla procedura di amministrazione straordinaria secondo la L. Marzano (D.L. n. 347/2003); dovendo quella domanda essere coltivata, in sede concorsuale, con apposita istanza (di ammissione al passivo) da proporre ai sensi dell’art. 93 della l.fall. (esplicitamente contemplante, al 1° comma, le domande “di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili”), e dell’art. 103 l.fall. (interamente dedicato a disciplinare i “procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione” proposte in ambito concorsuale), ciò anche in forza di quanto testualmente disposto dall’art. 52 l.fall., come richiamato dall’art. 18 del D. Lgs.vo n. 270/1999. E’ quindi escluso che il provvedimento reso ex art. 665 c.p.c., all’esito dell’udienza di convalida, possa essere confermato con una qualsivoglia sentenza che, a definizione del merito di quella lite, accerti (con attitudine al giudicato) il diritto dell’intimante di ottenere il rilascio della “res locata”, non potendosi pervenire a tale decisum se non in sede di cognizione speciale concorsuale, secondo le disposizioni del rito fallimentare. Potendo in altri termini l’azione di rilascio essere coltivata solo seguendo le regole prescritte, dalla legge fallimentare, per l’accertamento dello stato passivo. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)