Corte di Cassazione – Fallibilità per debiti contestati e rispetto della procedura prevista dall’art. 15 l.f.
Cassazione civile, sez. I, 02 Dicembre 2011, n. 25870 – Francesco Maria Fioretti, pres. - Renato Rordorf, rel.
Fallimento - Stato d'insolvenza - In genere - Requisito dell'indebitamento ex art. 1, secondo comma, lett. c) legge fall. - Verifica - Esame delle scritture contabili - Priorità - Sussistenza di debiti ulteriori - Inclusione - Contestazione degli stessi - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze Fallimento - Procedimento - Audizione dell'imprenditore - Decreto di convocazione del debitore - Requisiti ex art.15, quarto comma, legge fall. - Enunciazione dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento - Necessità - Osservanza - Rispetto sostanziale - Sufficienza - Fattispecie
Nel verificare la sussistenza del requisito della fallibilità posto dall'art.1, secondo comma, lett. c), legge fall., è prioritario il dato ricavabile dalle scritture contabili dell’impresa. Nondimeno, ove da altri elementi offerti all’esame del giudice risulti l'esistenza di debiti ulteriori, è evidente che anche di essi si dovrà tener conto. Neppure la circostanza che si tratti di debiti in tutto o in parte contestati, ne impedisce, di per sé sola, l'inclusione nel computo dell'indebitamento complessivo rilevante quale dato dimensionale dell’impresa per stabilire se l’imprenditore sia o meno assoggettabile a fallimento. (massima ufficiale)
La prescrizione del quarto comma dell'art. 15 l.f., nella parte in cui stabilisce che il decreto di convocazione deve indicare che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento (prescrizione reputata addirittura pleonastica da alcuni commentatori), è da considerarsi adeguatamente rispettata ogni qual volta, a prescindere dalla formula utilizzata, detta indicazione possa comunque essere agevolmente desunta dal tenore del decreto medesimo e dal fatto che esso è steso in calce al ricorso contestualmente notificato. (massima ufficiale)