Corte di Cassazione (3317/17) – Concordato preventivo e revoca dell’ammissione conseguente all’accertamento da parte del tribunale dell’effettuazione di pagamenti non autorizzati estranei alla procedura.

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Data di riferimento: 
08/02/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 febbraio 2017 n. 3317 -  Pres. Aniello Nappi, Rel. Massimo Ferro.

Concordato preventivo – Proponente - Effettuazione di pagamenti estranei alla procedura – Assenza di autorizzazione - Frode ai creditori – Revoca automatica dell’ammissione. 

Comporta l’automatica revoca  ex art. 173 L.F. dell’ammissione del proponente al concordato preventivo, l’accertamento da parte del tribunale  dell’avvenuta effettuazione da parte dello stesso, dopo il deposito della domanda, senza autorizzazione giudiziale e senza distinguere tra  crediti per prestazioni anteriori e posteriori, di alcuni pagamenti estranei rispetto agli scopi della procedura  in quanto non ispirati al criterio della miglior soddisfazione dei creditori, da considerarsi, pertanto, come fraudolenti in quanto tali da pregiudicare le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%203317.2017.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: