Tribunale di Treviso – Dichiarazione di inefficacia ex art. 64 l.f. dell’atto di costituzione di pegno quale atto a titolo gratuito se finalizzato al solo interesse del creditore.
Tribunale di Treviso, 10 Gennaio 2017 – Antonello Fabbro, pres. – Elena Rossi, giudice - Caterina Passarelli, rel..
Fallimento – Garanzia reale prestata nel solo interesse del creditore - Atto a titolo gratuito ex art. 64 l.f. – Configurabilità.
La garanzia reale prestata per debiti non scaduti, in un momento successivo all'insorgenza del debito garantito, ancorché proprio, deve ritenersi di natura gratuita laddove risponda all'interesse esclusivo del creditore. In questa ipotesi si applica la disciplina prevista dall’art. 64 l.f., con retrocessione di due anni del periodo sospetto, e non quella dprevista dall’art. 67 primo comma nn. 3 e 4 della l.f. (Nel caso di specie l’interesse perseguito con la sottoscrizione dell'atto di pegno era unicamente quello della banca opponente la quale aveva richiesto un’integrazione di garanzia dettata dalla sopravvenuta diminuzione di valore dell’immobile ipotecato).