Corte di Cassazione – Concordato preventivo – Regime delle impugnazioni del provvedimento che definisce il procedimento ex art. 173 l.f.
Cassazione civile, sez. I, 30 Gennaio 2017, n. 2234. Aniello Nappi, pres. - Massimo Ferro, rel.
Concordato preventivo – Omesso versamento della cauzione ex art. 163 l.f. - Procedimento ex art. 173 l.f. – Autonoma impugnabilità – Esclusione
Il provvedimento con il quale il tribunale, a conclusione di un procedimento instaurato ex art. 173 l.f. (nel caso per omesso deposito in termini della cauzione di cui all’art. 163 l.f.), delibera il non luogo a procedere (non riconoscendo fondamento alla ragione di revoca) non è autonomamente impugnabile, purtuttavia non è preclusa la deduzione delle medesime ragioni di non proseguibilità o di giustificata revoca – dell’avvenuta ammissione anche nel giudizio di omologazione del concordato ex art. 180 l.f.. (Nel caso specifico comunque la Suprema Corte ha revocato l’ammissione al concordato preventivo ribadendo l’indirizzo per cui “in tema di concordato preventivo, il termine fissato dal tribunale, ai sensi dell’art. 163 l.f., per il deposito della somma che si presume necessaria per l’intera procedura ha carattere perentorio). (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).