Corte di Cassazione (601/17) - I debiti appostati nel fondo rischi ed oneri possono concorrere alla quantificazione dell’ammontare dell’indebitamento rilevante ai fini dell’assoggettabilità di un’impresa al fallimento.
Cassazione civile, sez. I, 12 Gennaio 2017, n. 601. Renato Bernabai, pres. - Magda Cristiano, rel..
Istruttoria prefallimentare – Requisiti dimensionali – Valutazione indebitamento – Fondo rischi ed oneri - Rilevanza
I debiti appostati nel fondo rischi ed oneri possono concorrere alla quantificazione dell’ammontare dell’indebitamento rilevante ai sensi dell’art. 1 2° comma lettera c. l.f. ai fini dell’assoggettabilità di un’impresa al fallimento, non essendo precluso al giudice di merito di ritenere detta appostazione indicativa dell’effettiva esistenza di quei debiti, ancorché non ancora giudizialmente accertati, anche eventualmente in ragione del rapporto anomalo e squilibrato tra il loro elevato ammontare e quello, pressoché insignificante, dei debiti già esposti al passivo del bilancio. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).