Corte di Cassazione (613/17) – Fallimento: inapplicabilità in sede di ricorso ex art. 18 L.F. dei limiti previsti, in tema d’appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c. ed ammissibilità del ricorso ad accertamenti d’ufficio.

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Data di riferimento: 
12/01/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 gennaio 2017 n. 613 - Pres. Nappi, Rel. Terrusi.

Fallimento - Notifica del ricorso e del decreto di convocazione – Esecuzione  ex art. 140 c.p.c. – Ricorso proposto dal fallito – Eccezione della violazione del diritto al contradditorio - Corte d’appello - Riscontro della regolarità della notifica – Accertamenti d’ufficio – Ammissibilità.

Si deve ritenere che, in sede di reclamo proposto da un fallito ex art. 18 L.F. avverso la sentenza dichiarativa del  suo fallimento, le valutazioni rimesse al giudizio della Corte d’Appello al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, dal punto di vista sostanziale ex art. 1 L.F.   ed, a maggior ragione, dal punto di vista processuale per quanto concerne in particolare la regolarità ex art. 15 L.F. delle modalità di instaurazione del contradditorio, non siano affatto limitate, pur attenendo il reclamo ad un provvedimento decisorio, alle iniziative probatorie del debitore o delle altre parti, rientrando nel novero degli accertamenti d’ufficio che la Corte può assumere nel rispetto del contradditorio. In linea generale non si applicano, infatti, al procedimento ex art. 18 L.F. i limiti previsti, in tema d’appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c. in quanto la formula contenuta nel decimo comma di detto articolo (che prevede che “all’udienza, il collegio, sentite le parti,  assume d’ufficio, nel rispetto del contradditorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente”) conferma che nella materia fallimentare residua comunque un ampio potere di indagine officioso in capo all’organo giudicante (nello specifico il giudice di merito ha giustamente respinto il reclamo, avendo appurato, sulla base delle informazioni assunte dalla guardia di finanza ed acquisite dall’anagrafe tributaria, che la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione risultava essere stato effettuata, causa l’impossibilità di eseguirla nel rispetto delle modalità prioritarie previste dall’art. 15 L.F., in modo comunque conforme al disposto dell’art. 140 c.p.c. e, pertanto, in modo da consentire una regolare instaurazione del contradditorio, circostanza questa  che il ricorrente aveva messo in dubbio).(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

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