Corte di Cassazione (611/17) – Fallimento: presupposti dimensionali per l’esonero da fallibilità e criterio contabile di valutazione degli immobili iscritti tra le poste attive dello stato patrimoniale.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 gennaio 2017 n. 611 - Pres. Rel. Didone.
Fallimento – Presupposti dimensionali – Ammontare dell’attivo patrimoniale – Valutazione delle immobilizzazioni materiali - Immobili - Costo storico al netto degli ammortamenti - Criterio da adottarsi.
In tema di presupposti dimensionali per l’esonero da fallibilità dell’imprenditore commerciale ex art. 1, secondo comma, lettera a) L.F., nella valutazione del capitale investito trovano applicazione i principi contabili di cui all’art. 2424 c.c. con la conseguenza che, con riferimento agli immobili, iscritti tra le poste attive dello stato patrimoniale, opera, al pari che per ogni altra immobilizzazione materiale, il criterio di apprezzamento del loro costo storico al netto degli ammortamenti, quale risultante dal bilancio di esercizio, ai sensi dell’art. 2426, numeri 1 e 2, c.c. e non il criterio del valore di mercato al momento del giudizio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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