Tribunale di Bergamo – Chiusura del fallimento per riparto dell’attivo pur in presenza di giudizi pendenti: erronea cancellazione della società dal registro delle imprese.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
23/11/2016

 

Tribunale di Bergamo 23 novembre 2016 - Est. Giraldi.

 

Fallimento - Riparto finale dell’attivo– Chiusura pur in presenza – Chiusura - Registro delle imprese – Erronea cancellazione – Giudice – Assenza dei presupposti di legge - Cancellazione della cancellazione.

 

Laddove il curatore abbia erroneamente proceduto a richiedere, pur in presenza di giudizi pendenti,  ai sensi dell’art. 118, secondo comma, L.F,  la cancellazione  dal registro delle imprese di una società il cui fallimento si sia chiuso anticipatamente per riparto finale dell’attivo e laddove la cancellazione sia pertanto avvenuta in assenza dei presupposti di legge, ossia dell’effettiva estinzione del soggetto fallito di cui il curatore non può evidentemente disporre, il Giudice del Registro, su istanza dello stesso curatore, ordina, ai sensi dell’art. 2191 c.c., al Conservatore del Registro la cancellazione dell’iscrizione del provvedimento di cancellazione di detta società, in quanto la pendenza di giudizi comporta  effetti sostanziali sul patrimonio del fallito che confliggono con l’estinzione dell’ente derivante dalla sua cancellazione, con effetto costitutivo, dal registro delle imprese. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16275.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: