Corte d'Appello di Lecce – Concordato preventivo: precedente mancata indicazione contabile di un credito successivamente prescritto e revocabilità dell’ammissione ex art. 173 L.F..

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Data di riferimento: 
17/06/2015

 

Corte d'Appello di Lecce 17 giugno 2015 - Pres. Dell'Anna, Est. Mele

 

Concordato preventivo – Comportamenti costituenti atti di frode –  Consenso informato dei creditori - Necessario pregiudizio – Precedente non veritiera appostazione contabile di un credito -  Nessuna incidenza sul voto dei creditori – Revoca ex art. 173 L.F. - Esclusione.

 

Concordato preventivo - Voto dei creditori –  Ipotesi di rigetto della proposta – Elementi di valutazione  - Vantaggio conseguibile in sede fallimentare –  Esercizio di una possibile azione di responsabilità – Costituzione di parte civile – Conseguimento di ulteriore attivo.

 

La previsione dell’art. 173 L.F. si deve ritenere contenga non tanto, o non solo, una sanzione che colpisce i comportamenti del debitore palesemente in contrasto con il dovere di correttezza e che si riflette sulla possibilità che egli sia ammesso al concordato preventivo ed eviti il fallimento, quanto piuttosto una misura posta a tutela degli interessi del ceto creditorio, al quale si vuole garantire di giungere al voto avendo una esatta conoscenza della effettiva situazione del debitore, tale da consentire a ciascuno di esprimere il voto sulla proposta di concordato in virtù di una consapevole scelta e di una valutazione adeguata ed informata in merito alla convenienza dell’ accesso alla  procedura concordataria rispetto alla liquidazione fallimentare. Pertanto, in tanto i comportamenti del debitore anteriori alla presentazione della domanda di concordato possono essere valutati ai fini della revoca dell’ammissione al concordato in quanto abbiano una valenza decettiva e quindi siano tali da pregiudicare un consenso informato dei creditori (nello specifico la Corte ha ritenuto che non fosse  ravvisabile un atto in frode nella pregressa condotta degli amministratori della proponente, che era consistita in una non veritiera appostazione contabile, ossia nell’avere gli stessi indicato come non esigibile un credito di rilevante importo il cui pagamento avrebbe potuto essere ancora richiesto almeno fino al maturare, prossimo ma non scaduto, del termine di prescrizione, e ciò in quanto la condotta da loro posta in essere non avrebbe potuto in ogni caso avere alcuna incidenza sulla esigenza di garantire ai creditori una scelta consapevole di adesione alla proposta di concordato, sia perché, laddove non ancora prescritto, quel credito sarebbe comunque rientrato nell’intero attivo, costituito da immobili e crediti della società, oggetto di cessione secondo la proposta concordataria, sia perché, essendosi comunque detto credito verosimilmente prescritto prima della concreta possibilità di dichiarare il fallimento, esso non avrebbe potuto essere comunque riscosso ed entrare a far parte della massa attiva). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Nella scelta che in sede concordataria i creditori sono chiamati a compiere al momento del voto, essi, tra i diversi elementi di valutazione, possono anche tenere conto dell’ulteriore attivo che, in caso di rigetto della proposta e di eventuale dichiarazione di fallimento, potrebbe derivare alla  procedura liquidatoria o da una possibile azione di responsabilità ex art . 146 L.F. nei confronti degli amministratori, per avere questi appostato falsamente come non esigibile un credito e per non avere agito tempestivamente per evitarne la sua successiva  prescrizione, o da una eventuale costituzione di parte civile della curatela per il caso di inizio di un giudizio penale con imputazione di bancarotta, ben potendo integrare tali comportamenti una delle condotte di cui all’art. 216 L.F.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

  http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/13768.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: