Corte di Cassazione – Impugnabilità del decreto di inammissibilità del concordato e della, non contestuale, successiva sentenza di fallimento. Questione rimessa alle S.U..

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Data di riferimento: 
22/09/2016

 

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 settembre 2016 n. 18558 - Pres. Nappi, Rel. Di Virgilio.

 

Concordato preventiva – Impugnabilità del decreto di inammissibilità – Questione già rimessa alle SS.UU. – Pronuncia  non ancora emessa - Ulteriori problematiche connesse da risolversi – Ulteriore remissione alle SS.UU..

 

La Corte , dovendo decidere di un ricorso proposto avverso il decreto della Corte d’Appello che in accoglimento di un reclamo proposto ai sensi dell’ art. 183 L.F. aveva  dichiarato l’inammissibilità, per non conformità  all’art. 182 ter L.F. (mancato rispettato dei limiti della falcidia dei crediti), di una proposta di concordato in precedenza omologata, reclamo la cui notifica aveva preceduto la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento dell’originaria proponente, a sua volta successivamente impugnata in cassazione,, ha ritenuto di dover rimettere alle Sezioni Unite, che devono ancora pronunciarsi sulla questione, già a loro rimessa con precedente ordinanza n. 3472/2016, relativa all’autonoma impugnabilità del decreto che dichiara l’inammissibilità del concordato preventivo senza che si addivenga, ex art 162, secondo comma, L.F., alla contestuale pronuncia di fallimento, ha ritenuto di rimettere alle Sezioni Unite anche  le sottostanti connesse questioni: 1) nel caso si dovesse ritenere che il decreto di inammissibilità del concordato non sia autonomamente impugnabile, quale debba essere la sorte del ricorso già eventualmente proposto ove sopravvenga la dichiarazione di fallimento, la cui impugnazione potrebbe includere anche la contestazione della dichiarata inammissibilità del concordato; 2) nel caso si ritenesse, viceversa, che il decreto di inammissibilità del concordato sia autonomamente impugnabile per cassazione, quale possa essere il rapporto tra tale giudizio di impugnazione e quello distintamente proposto per censurare la dichiarazione di fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/161004145253.PDF

 

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