Corte di Cassazione – Concordato preventivo: inammissibilità della transazione fiscale che preveda, in luogo della mera dilazione, la falcidia dei crediti IVA.

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Data di riferimento: 
22/09/2016

 

Corte di Cassazione 22 settembre 2016 n. 18561 - Pres. Nappi, Rel. Didone.

 

Concordato preventivo - Omologazione – Approvazione di una transazione fiscale – Cristallizzazione dei crediti tributari – Liti fiscali – Estinzione – Certificazione del crediti – Debitore- Necessaria adesione.

 

Concordato preventivo - Transazione fiscale – Approvazione - Certificazione dei crediti tributari – Pagamento in misura ridotta – Limiti ex art. 182 ter L.F. – Necessario rispetto - Credito IVA – Infalcidiabilità.

 

Concordato preventivo - Pretese tributarie oggetto di impugnazione – Debitore– Volontà di prosecuzione delle liti – Transazione fiscale – Subprocedimento da escludersi – Collocazione in un’apposita classe – Condizione necessaria.

 

Concordato preventivo – Crediti IVA – Beni su cui grava il privilegio – Incapienza –  Transazione fiscale - Falcidia – Esclusione.

 

 Laddove il debitore abbia, in seno ad una procedura di concordato preventivo, contestualmente proposto ex art. 182 ter L.F.  una transazione fiscale per i debiti tributari e previdenziali, si deve ritenere che, in caso di omologa con transazione fiscale approvata, il credito tributario “certificato” risulti cristallizzato, onde, da un lato,  l’Amministrazione finanziaria non possa più emettere atti impositivi nei confronti del contribuente in relazione ad obbligazioni tributarie precedenti al deposito della proposta di concordato e, dall’altro, si estinguano per cessazione della materia del contendere, ai sensi del quinto comma di detta disposizione, tutte le liti fiscali pendenti ed il debitore sia tenuto a prestare adesione alla quantificazione del debito certificata dall’Amministrazione finanziaria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Ai sensi dell’art. 182 ter  L. F., i crediti che, a seguito della proposta di transazione fiscale, vengono “certificati” dall’Amministrazione, possono essere pagati in sede concordataria in misura ridotta ma entro precisi limiti fissati da detta norma, compreso quello della non falcidiabilità del credito IVA e della solasua possibile dilazione temporale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Se il debitore, che ha presentato una domanda di concordato,  ha interesse che alcune pretese tributarie fondate su atti di accertamento, ovvero anche su riprese a tassazione già iscritte a ruolo, da lui tempestivamente impugnate innanzi al giudice tributario non vengano estinte, deve astenersi dall’inserirle in seno alla proposta di transazione fiscale, collocandole in una apposita classe, composta da quei crediti litigiosi in relazione ai quali ritenga necessario proseguire la lite e ciò in quanto il sub procedimento disciplinato dall’art. 182 ter L.F. ha l’effetto di estinguere le liti pendenti, presupponendo una sostanziale acquiescenza del proponente alla pretesa dell’Amministrazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Si deve ritenere escluso che l’eventuale, totale o anche solo parziale, incapienza dei beni su cui grava il privilegio generale mobiliare, ex art. 2752, terzo comma, c.c., previsto per i crediti IVA, possa giustificare una loro falcidia in sede concordataria pure nell’ambito di una proposta di transazione fiscale, ostandovi il disposto dell’ art. 182 ter L.F..(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

 

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/161004145203.PDF

 

 

 

 

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