Corte di Cassazione – Ammissibilità e termine prescrizionale dell’azione sociale di responsabilità esercitata nei confronti degli amministratori dal curatore di una S.r.l. fallita.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 agosto 2016 n. 17359 - Pres. Nappi, Rel. Di Virgilio.
Fallimento – Società a responsabilità limitata - Curatore – Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori – Esperibilità possibile ex art. 146 L.F. – Eventuale esercizio ex art. 2043 c.c. – Ammissibilità.
Fallimento – Società a responsabilità limitata - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori – Prescrizione – Possibile sussistenza di ipotesi di reato – Curatore - Richiesta di applicazione del termine ex art. 2947 c.c. – Giudice – Accertamento incidentale - Esame necessario.
Seppure gli artt. 2476 e 2487 c.c., a seguito della riforma societaria di cui al D. Lgs. n.6 del 2003, non prevedano più il richiamo agli artt. 2392, 2393 e 2394 c.c. dettati in materia di società per azioni, si deve ritenere che il curatore, ai sensi dell’art. 146 L.F., come riformulato dall’art. 130 del D. Lgs. n. 5 del 2006, sia comunque abilitato ad esercitare l’azione di responsabilità contro gli amministratori e gli organi di controllo di una società a responsabilità limitata che sia fallita, in quanto abilitato ai sensi di detta disposizione all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità ed in quanto, anche laddove si ritenesse che i creditori di una s.r.l. non abbiano più l’azione ex art. 2393 c.c. nei confronti degli amministratori, rimarrebbe comunque esercitabile dal curatore fallimentare l’azione di responsabilità ex art. 2043 c.c.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Ai fini di valutare se l’azione sociale di responsabilità ex art. 146 L.F. nei confronti degli amministratori della società fallita si sia o meno prescritta, il giudice, laddove la curatela abbia richiesto di accertare in via incidentale la sussistenza nei fatti agli stessi addebitati degli estremi oggettivi e soggettivi della fattispecie criminosa di cui agli artt. 216, primo comma e 217, quarto comma L.F., come richiamati dall’art. 223 L.F, è tenuto ad esaminare se possa trovi applicazione il più lungo termine prescrizionale di cui all’art. 2947, terzo comma, c.c. (nello specifico la Suprema Corte ha ravvisato il vizio di omessa pronuncia nel non avere la Corte d’Appello in alcun modo affrontato, in via incidentale, detta questione, che il Fallimento già in primo grado aveva fatto valere e che aveva poi riproposto ex art. 346 c.p.c. anche in secondo grado). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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