Tribunale di Rovigo – Inammissibilità di una proposta di concordato liquidatorio che preveda la stipula di un contratto c.d. “rent to buy”.
Tribunale di Rovigo 15 maggio 2015 - Pres. D'Amico, Est. Martinelli.
Concordato liquidatorio – Proposta concreta - Stipula di un contratto c.d.” rent to buy “ – Inammissibilità – Necessità della cessione immediata dei beni – Dilazione di pagamento dei creditori privilegiati – Moratoria ex art.186 bis L.F. – Inapplicabilità.
Va considerata inammissibile una proposta di concordato liquidatorio che contempli, quale contenuto e non quale mera opzione, la stipula di un contratto di cessione per un valore prestabilito di un immobile c.d.” rent to buy “ e che, di conseguenza, preveda che l’eventuale acquisto definitivo sia posticipato di due o più anni rispetto all’omologazione e che, solo, in caso di mancato esercizio del diritto potestativo d’acquisto, il bene possa essere ceduto per lo stesso importo sul mercato; ciò in quanto la deroga prevista dall’art. 186 bis, secondo comma lett. c) L.F., che, in ipotesi di concordato con continuità aziendale consente expressis verbis, per preservare l’azienda e la continuità dell’attività commerciale, una moratoria fino ad un anno dall’omologa per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ha natura eccezionale e non può trovare applicazione in caso di concordato liquidatorio, stante che, in tale ipotesi, vige il principio generale che impone al debitore la previsione della cessione immediata dei propri beni a decorrere dall’omologazione, non giustificandosi altrimenti il sacrificio dei creditori prelazionari, che, a voler ragionare diversamente, dovrebbero poter essere ristorati sia con l’esercizio pieno del diritto di voto, sia mediante il pagamento di interessi nel corso del periodo di non alienazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/12832.pdf