Tribunale di Venezia – Fallimento: azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori ed autorizzazione al sequestro conservativo dei loro beni. Modalità di quantificazione sommaria del danno.
Tribunale di Venezia 09 giugno 2016 - Est. Marra.
Fallimento – Società a responsabilità limitata - Azione di responsabilità contro gli amministratori - Ricorso per sequestro conservativo – Periculum in mora – Autorizzazione del Tribunale – Quantificazione del danno –Applicazione del criterio della differenza dei netti patrimoniali.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso promosso dal Fallimento di una S.r.l. allo scopo di preservare la fruttuosità delle azioni risarcitorie intentate, ex artt. 146 L.F. e 2476, 2485 e 2486 c.c, nei confronti degli amministratori della fallita, ha autorizzato, in ragione del sussistere di un periculum in mora, dovuto sia all’insufficienza del patrimonio dei convenuti sia al loro precedente comportamento dispersivo, il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. dei beni immobili, mobili e crediti di proprietà degli stessi, in quanto ha ravvisato che questi, in costanza di una causa di scioglimento, avevano omesso di convocare l’assemblea dei soci per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad un importo non inferiore al limite legale, ed avevano, per contro, provocato ulteriori perdite a danno del patrimonio sociale e dei terzi,continuando, con costi superiori ai ricavi e non per fini conservativi ma per conseguire degli utili, l’attività sociale per ben tre anni. Per quantificare in modo sommario il danno conseguente alla prosecuzione dell’attività d’impresa nel triennio e, quindi, l’ammontare minimo sequestrabile, il Tribunale ha tenuto conto delle esposizioni debitorie maturate in quel periodo dalla fallita, in particolare nei confronti del personale dipendente e degli interlocutori commerciali, ed ha applicato, a conferma di quel valore, il criterio della differenza dei netti patrimoniali alla data del fallimento e all’inizio dell’ultimo triennio di attività. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprusdenza/archivio/15223.pdf